Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for forgery due to lack of admissibility and specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Triki Ferid Ben Miadi inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction regarding his involvement in forgery and questioned the sentencing reduction, but the court found these arguments lacked legal merit. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet preliminary admissibility requirements and failed to critically engage with the lower court's reasoning on mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 110 cod. pen.: Appeals must be admissible and legally grounded; vague factual complaints or arguments failing to critically address the lower court's reasoning on sentencing do not overcome preliminary admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIKI FERID BEN MIADI nato il 13/02/1975 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Ritenuto che entrambi i motivi posti da Ferii, Ben Miadi Triki a sostengo dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1.1. Il primo motivo solo apparentemente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale; nella sostanza esso è costituito da doglianze che finiscono per sollecitare una diversa ricostruzione del fatto da sovrapporre a quella non illogica dei giudici del merito che hanno desunto il coinvolgimento dell'imputato nella consumazione del reato non solo al possesso del documento contraffatto ma dalla accertata messa a disposizione del presunto autore materiale della fotografia con la sua effigie.
Tale ultima condotta, in quanto agevolazione decisiva ai fini della consumazione della falsificazione, rileva ai sensi dell'art. 110 cod. pen. 1.2. Il secondo motivo è aspecifico, è interamente versato in fatto. Il ricorrente non si confronta criticamente con la motivazione con cui la Corte di appello ha giustificato la misura della riduzione correlata alle riconosciute circostanze attenuanti generiche dalla mancata allegazione di ulteriori elementi favorevoli tali da incidere sul trattamento sanzionatorio che risulta adeguato alla gravità del fatto ed al contributo dell'imputato.
2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. <DkCewlbre. Così deciso