Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being generic and failing to challenge discretionary sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Daniel Turcu inadmissible, ruling it was merely assertive and lacked specific legal grounds. Turcu argued the lower court ignored concrete sentencing factors and his criminal record, while civil parties rejected these claims. The court held that discretionary sentencing evaluations by the trial judge are not subject to cassation review unless the reasoning is illogical or violates legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e) c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation cannot review the discretionary evaluation of sentencing factors by the court of first instance unless the reasoning is illogical or fails to meet the requirements of the principle of reasoned decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCU DANIEL (02LRREG) nato il 24/05/1983 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO1.94m's-P 7 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino - decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione nel processo a carico di Daniel Turcu - ha riqualificato la contestazione ex art. 648-bis cod. pen. sub E) della rubrica nella violazione dell'art. 648 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche computate in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato nella misura di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa, eliminando la già disposta misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.
2. Avverso tale sentenza Daniel Turcu propone, tramite il proprio difensore avv. Concetta Cagía, ricorso per cassazione, deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
b) e) cod. proc. pen., quanto alla determinazione della pena. La difesa si duole che la Corte di appello non abbia tenuto conto delle modalità concrete, in base alle quali si è determinato il reato (l'incendio è stato appiccato a un basso fabbricato, privo di abitazioni adiacenti, durante la chiusura del locale in orario notturno; la tipologia di reato, inoltre, è difforme rispetto ai reati per i quali il soggetto risulta pregiudicato, cosa che deve essere considerata indicativa di una non aumentata pericolosità).
3. Le parti civili Luca e Michele Carelli, tramite il proprio difensore e procuratore speciale avv. Caterina Bìafora hanno rassegnano conclusioni, a mezzo delle quali hanno domandato il rigetto dei motivi di impugnazione proposti dalla difesa dell'imputato, reputando í motivi posti a fondamento del ricorso infondati in punto di diritto.
4. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo. Deve, invero, osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove questo risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio d diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiedE necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - s sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi gli oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnatc.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. Non si procede alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, stante la formulazione - ad opera dell'imputato - di motivi dì ricorso esclusivamente quoad poenam (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,