Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3533/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought merit review of evidence sufficiency on ammunition possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3533/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds. The appellant argued that the lower court failed to establish certain knowledge regarding the presence of seized ammunition, a point already thoroughly examined on the merits. The court rejected this because the appeal sought a re-evaluation of evidentiary weight, which is precluded in the jurisdictional review stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 533, comma 1 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely request a re-evaluation of the weight of evidence or propose alternative factual reconstructions that contradict the logical coherence of the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifest unfoundedness jurisdictional review evidence weight factual reconstruction preclusion of merit violazioni della legge sulle armi contrabbando di guerra minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Andrea Conz, denunciando violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 27, comma 2 Cost.
Art. 6 CEDU
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli in composizione monocratica del 20/10/2021, che aveva ritenuto Marco Guala colpevole del reato di cui all'art. 697 cod.
Art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici
Art. 533, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 697 cod. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli in composizione monocratica del 20/10/2021, che aveva ritenuto Marco Guala colpevole del reato di cui all'art. 697 cod. pen., aggravato ex art.
artt. 27, comma 2 Cost
pen., in relazione agli artt. 27, comma 2 Cost., 6 CEDU, 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e 533, comma 1 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo
Sez. 1, n. 31546 del 21/05/2008, Franzoni
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALA MARCO nato a GATTINARA il 28/12/1969 /avverso la sentenza dei 30/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO1,4. .2/3.,W n• ,01-12, 17‘"P . udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli in composizione monocratica del 20/10/2021, che aveva ritenuto Marco Guala colpevole del reato di cui all'art. 697 cod. pen., aggravato ex art. 71 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali, ordinando la confisca e trasmissione alla Direzione provinciale di artiglieria delle munizioni in sequestro.

2. Ricorre per cassazione Marco Guala, per il tramite del difensore avv. Andrea Conz, denunciando violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 27, comma 2 Cost., 6 CEDU, 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e 533, comma 1 cod. proc. pen., per non essersi formata prova certa in ordine alla consapevolezza - in capo all'imputato - della presenza delle munizioni.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti al fatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui rìproposizione è volta - con tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

E costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte, secondo la quale il sindacato ir ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraversi l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto, oltre che della sua intern, coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere - nel giudizio c i legittimità - «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare una divers3 lettura, in ordine ai medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Se:.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). A fronte di tali dati - del tur o inequivoci - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tue° irragionevole, come esposto in sentenza e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipote si alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e ci )è quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (Sez. 1, n. 31546 del 21/05/2008, Franzoni, rv 240763).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,