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Ordinanza — n. 3522/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against parole order due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3522/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Enrico Barone inadmissible, rejecting his claims of procedural violations and lack of motivation. Although the defense argued for a reassessment of the parole order based on new facts, the court found these to be mere factual complaints rather than valid legal grievances. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against parole orders based solely on factual complaints or requests for re-evaluation of assessment elements are inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

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parole order appeal inadmissible complaint factual grievances lack of motivation court of cassation procedural violation legal merit revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Nicola Scodnik si duole della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE ENRICO nato a NAPOLI il 18/07/1963 avverso l'ordinanza del 28/06/2023 él TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO RAI- o A v ,,,0 R7/ udita la relazione svolta dal Cons bere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure dedotte nel ricorso di Enrico Barone - nel quale il difensore avv. Nicola Scodnik si duole della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen., evidenziando la fallacità del presupposto della declaratoria di inefficacia dell'ordinanza del Tribunale dì sorveglianza di Torino, che aveva concesso al suddetto condannato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di anni due, mesi nove e giorni uno di reclusione (già computato il periodo presofferto, rispetto alla pena principale di anni tre e mesi di reclusione, inflitta con sentenza del 09/07/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta in concorso, commesso nel 2019) - non sono consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto, volte a sollecitare una rivalutazione degli elementi di valutazione e conoscenza posti a fondamento della impugnata decisione, oltre che ad esaltare dedotti spunti di contraddittorietà, che risultano - al contrario - del tutto assenti nel testo dell'impugnato provvedimento.

La difesa ha poi presentato memoria, a mezzo della quale ha contestato l'assunto della presenza, nell'impugnazione, di doglianze in mero punto di fatto, affermando come le stesse rilevino, al contrario, in termini di carenza di motivazione; all'esito, ha chiesto non dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

2. Dette censure sono, altresì, riproduttive di argomentazioni già adeguatamente vagliate e disattese, secondo un ineccepibile argomentare giuridico, dal Tribunale di sorveglianza di Torino. Invero, detto Tribunale ha preso in considerazione la univoca significazione della sopravvenuta misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa a carico del ricorrente. In particolare, l'ordinanza impugnata considera i fatti colà posti a fondamento della ritenuta gravità indiziaria, come inseriti nel medesimo filone del reato di bancarotta, in relazione al quale era intervenuta la succitata condanna ed era stata concessa la misura alternativa alla detenzione; trattasi, inoltre, di condotte temporalmente collocate nel medesimo contesto storico, rispetto ai fatti per i quali è già intervenuta condanna.

Emerge quindi, secondo il non contraddittorio e, pertanto, insindacabile giudizio di merito operato dal Tribunale di sorveglianza di Torino, un contributo di carattere associativo, che è di tale rilievo che avrebbe impedito - laddove fosse stato, al tempo, già noto - la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. 5- 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom