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Ordinanza — n. 3521/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on illegal firearm possession, citing merit review barred and silence as weapon part.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3521/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Graziano Regoli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Regoli challenged the lower court's conviction for illegal possession of a firearm equipped with a silencer, arguing against the application of specific legal provisions. The court rejected these arguments, noting that appeals to the Court of Cassazione cannot involve a review of the merits or factual appreciation already made by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassazione are inadmissible if they request a review of the merits or factual appreciation of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit review barred factual appreciation illegal firearm possession silencer as weapon part violazioni della legge sulle armi arma personale restrizioni accessorie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527
b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 28593 del 07/04/2022, Felici
527 (Sez. 1, n. 28593 del 07/04/2022, Felici, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGOLI GRAZIANO nato a MONTECATINI VAL DI CECINA il 01/05/1954 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che tutti i motivi posti da Graziano Regoli a sostegno dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1.1. I primi due motivi, reiterando rilievi già disattesi con argomentazioni non illogiche e giuridicamente ineccepibili, finiscono con il sollecitare, attraverso censure in larga parte generiche, apprezzamenti di merito, estranei al giudizio di legittimità, da sovrapporre a quelli della sentenza impugnata. Plausibilmente, la natura di "silenziatori di fattura artigianale" dei tre tubi rinvenuti nella disponibilità dell'imputato è stata desunta dalla presenza nella canna dei fucili di sua pertinenza di una filettatura idonea a consentire il loro inserimento nonché dalle immagini riprese dalla video trappola che avevano consentito di filmare più cacciatori, tra cui Regoli, che esercitavano l'attività venatoria con un fucile dotato di silenziatore.

Trattasi di circostanze positivamente accertate da personale di polizia giudiziaria particolarmente esperto che ne aveva dato atto nelle informative in atti, utilizzabili per la decisione in ragìone della scelta del rito abbreviato. 1.2. Il secondo ed il quarto motivo sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte in forza dei quale il silenziatore anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104 continua a costituire "parte di arma" da applicare sulle armi da fuoco, la cui detenzione illegale integra reato, restando irrilevante la mancata inclusione di tale peculiare dispositivo tra le componenti essenziali dell'arma elencate nell'art. 1-bis, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 (Sez. 1, n. 28593 del 07/04/2022, Felici, Rv. 283358 - 01). 1.3.

Il quinto motivo è aspecifico, è interamente versato in fatto. Il ricorrente non si confronta criticamente con la motivazione con cui la Corte di appello ha giustificato il diniego dei benefici delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena valorizzando non solo l'assenza di elementi favorevoli, ma anche la particolare gravità della condotta e la personalità negativa dell'imputato, il quale aveva esercitato l'attività venatoria in più occasioni all'interno di un luogo dove era rigorosamente vietata e per di più servendosi di silenziatori, di notte ed accompagnandosi ad altri cacciatori .

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i