Appeal dismissed because it was filed personally instead of by a qualified defense lawyer as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the appellant rather than by a qualified defense lawyer. The appellant, Alberto Carlesco, submitted the document directly without a lawyer registered in the special register of the Court, violating specific procedural requirements. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 123 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal must be filed by a qualified defense lawyer; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLESCO ALBERTO nato a VENEZIA il 20/12/1961 avverso l'ordinanza del 06/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, Alberto Carlesco, mediante dichiarazione ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 dicembre 2023.