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Ordinanza — n. 3513/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; execution court correctly rejected continuity claim due to lack of criminal intent unity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3513/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for continuity between crimes. The appellant argued that his membership in a criminal association established a unified criminal plan for subsequent offenses, citing uniform case law. The Court found the execution judge's reasoning sound, noting the significant time gap between the appellant's association membership and the later extortion, which disproved a single underlying criminal resolution.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The continuity of crimes requires proof that subsequent offenses were programmed at the time of the first, and mere membership in a criminal group does not automatically establish a unified criminal design absent temporal proximity and volitional unity.

Parole chiave

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continuita' dei reati unica deliberazione criminosa partecipazione associazione criminale giudice dell'esecuzione inammissibilita' ricorso criminalità persistente attività criminosa proroga della carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che Antonino Teresi ricorre per cassazione, avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Antonino Teresi ricorre per cassazione, avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P.
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri
Sez. 1 n.23818 del 22/06/2020, Toscano
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERESI ANTONINO nato a SCIARA il 29/10/1962 avverso l'ordinanza del 30/06/2023 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Antonino Teresi ricorre per cassazione, avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico motivo deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, posta la sua provata appartenenza all'associazione criminale cosa nostra, dalla quale non si è mai dissociato; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato infine che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01);

Richiamato il principio secondo cui «È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio» (fra molte, Sez. 1 n.23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato argomentato conto della loro \ro" I applicazione al caso concreto, evidenziando (p. 4 e 5), in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso e, segnatamente, la distanza temporale tra i fatti giudicati con le sentenze sub a), b) e c), poste in continuazione, che riguardano la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale per il periodo dal 2005 al 2007 e l'estorsione commessa in epoca successiva alla indicata partecipazione, mentre ha valorizzato per l'estorsione giudicata con la sentenza sub d), l'epoca di commissione (2018), peraltro intervallata da un periodo di detenzione, a dimostrazione dell'inesistenza di un'unica, antecedente, risoluzione criminosa; considerato che - a fronte di tale congrua e logica motivazione - la difesa si è limitata a invocare l'erroneità della decisione del giudice dell'esecuzione, proponendo argomentazioni a-specifiche; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a tale declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023