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Ordinanza — n. 3512/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for contesting a non-appealable decision on judicial competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3512/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Ernesto Cattivelli's cassation appeal inadmissible because it sought to challenge a non-appealable order regarding judicial competence. The Tribunal of Piacenza had ruled it lacked jurisdiction to execute a suspended sentence, a decision that cannot be directly appealed to the Supreme Court. Consequently, the appeal was rejected de plano under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, resulting in a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; The Supreme Court cannot directly review decisions on judicial competence; such issues must first be resolved by the adjudicating court or via a conflict of jurisdiction.

Parole chiave

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judicial competence cassation inadmissibility suspended sentence execution non-appealable decision de plano rejection procedural economy conflict of jurisdiction ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
279803); ritenuto che tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso de plano secondo la previsione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero da colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Law n. 103 del 2017
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero da colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez 1., n. 3177 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTIVELLI ERNESTO nato a CADEO il 11/08/1956 avverso l'ordinanza del 18/07/2023 del TRIBUNALE di PIACENZA/dato avviso alle_erti1 udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; \.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Ernesto Cattivelli ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Tribunale di Piacenza ha dichiarato la propria incompetenza a giudicare, quale giudice dell'esecuzione, dell'applicazione della pena sostitutiva dallo stesso richiesta; ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto per contestare una decisione non impugnabile, trattandosi di provvedimento che, senza avere affrontato il merito delle questioni prospettate, si è limitato a riscontrare la propria incompetenza; richiamati sul punto i principi ormai consolidati, secondo i quali il sistema processuale non consente, per la regola di tassatività dei mezzi di gravame, l'immediata ricorribilità alla Corte di cassazione delle pronunce che decidono sulla competenza del giudice adito e, non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante intervento immediato della Suprema Corte, questa potrà essere chiamata a pronunciarsi sulla medesima questione soltanto se investitane mediante proposizione di conflitto (da ultimo Sez 1., n. 3177 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803); ritenuto che tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso de plano secondo la previsione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero da colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre