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Ordinanza — n. 3511/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it is an opposition under execution judge rules, not a cassation appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3511/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Migliozzi against the execution judge's refusal to extinguish a fine. The appellant argued that the fine was prescribed because the tax notice did not interrupt the prescription period under Article 172 of the Penal Code. The court ruled that the appeal was improperly qualified as a cassation appeal when it should have been an opposition before the execution judge under Articles 676 and 667 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the case being remitted for a merits decision.

Regesto Legislator

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Art. 676, 667 comma 4 cod. proc. pen.; An appeal against an execution judge's order regarding the extinction of a fine is an opposition, not a cassation appeal, and must be decided by the execution judge.

Parole chiave

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extinction of penalty execution judge competence cassation appeal qualification prescription interruption opposition procedure riscossione di pene pecuniarie sospensione di pena piano di esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 172 cod. pen.
Art. 676 cod. proc. pen.
pen., dovendosi ritenere estinta la pena pecuniaria, posto che la notificazione della cartella esattoriale, con l'intimazione al pagamento, non interrompe il corso della prescrizione della pena stessa; rilevato che ai sensi dell'art. 676 cod.
Art. 667 comma 4 cod. proc. pen.
art. 172 cod. pen
art. 676 cod. proc. pen
pen., dovendosi ritenere estinta la pena pecuniaria, posto che la notificazione della cartella esattoriale, con l'intimazione al pagamento, non interrompe il corso della prescrizione della pena stessa; rilevato che ai sensi dell'art. 676 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIOZZI GIANMARCO (CUI: 03BLIM3) nato a MONDRAGONE il 20/04/1952 avverso l'ordinanza del 06/06/2023 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO rilevato che con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di Gianmarco Migliozzi di estinzione della pena pecuniaria di 20.000,00 euro 2 e che, avverso il predetto provvedimento, quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 172 cod. pen., dovendosi ritenere estinta la pena pecuniaria, posto che la notificazione della cartella esattoriale, con l'intimazione al pagamento, non interrompe il corso della prescrizione della pena stessa; rilevato che ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., la competenza a decidere in ordine all'estinzione della pena, quando la stessa non consegua alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, appartiene al giudice dell'esecuzione, il quale procede a norma dell'art. 667, comma 4, stesso codice, provvedendo, senza formalità, con ordinanza, avverso la quale possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore e che, pertanto, il ricorso dev'essere qualificato come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Latina per la decisione di merito;

P.Q.M.

qualificata l'impugnazione come opposizione ex artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden