Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new facts and repetitive arguments against conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the arguments were entirely based on facts already examined by the lower court. The appellant challenged the conviction regarding a dangerous building condition, citing lack of subjective intent and exclusion of punishability, but these points were deemed repetitive. The court upheld the lower court's finding that the long-term neglect created a concrete public danger, rendering the new arguments insufficient to warrant a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 677, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the grounds rely exclusively on facts and arguments already fully evaluated by the court of first instance without introducing new elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO MARIA CHIARA nato a MESSINA il 19/09/1986 avverso la sentenza del 27/03/2023 del TRIBUNALE di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Maria Chiara Gallico ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e, con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 677, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di sussistenza del pericolo concreto per le persone, dell'elemento soggettivo della contravvenzione, infine del diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; ritenuti i motivi non consentiti in quanto interamente versati in fatto e reiterativi, siccome aventi ad oggetto censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito; rilevato, infatti, che la sentenza impugnata, quanto al concreto pericolo di rovina, ha svolto congruo riferimento alle risultanze investigative e, segnatamente, all'attività urgente di messa in sicurezza all'uopo predisposta da parte dei Vigili del Fuoco e della Polizia municipale (interdizione traffico sulla strada pubblica e rimozione e/o assicurazione delle lamiere penzolanti) e, quanto all'elemento psicologico, ha valorizzato - con motivazione scevra da fratture logiche - l'evidenza della vetustà dell'immobile, il descritto stato di fatiscenza e l'assenza di qualsivoglia intervento di manutenzione; considerato, quanto alla doglianza in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che il Giudice di merito ha ancorato tale diniego all'ampio arco temporale della condotta che ha determinato il descritto degrado del bene (che non va limitata - come suggerisce la difesa nel ricorso - al segmento temporale tra la denuncia e la messa in sicurezza (postuma) da parte dell'imputata, ma che deve necessariamente comprendere il lungo tempo in cui l'immobile è rimasto privo di interventi di manutenzione al punto da ridursi nello stato fatiscente in cui si trovava al momento dell'intervento), cui si accompagna un elevato pericolo per l'incolumità pubblica e, dunque, per tale via ha affermando la natura tutt'alto che tenue dell'offesa; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensor