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Ordinanza — n. 3506/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded and specific lack of motivation regarding benefit denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3506/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint regarding the denial of a benefit was manifestly unfounded and lacked specificity. The appellant argued violations of Article 62-bis of the Penal Code, but the lower court's reasoning was deemed non-contradictory and sufficiently motivated by the defendant's negative personality and specific prior convictions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the complaint is manifestly unfounded and lacks specificity, as the lower court's factual assessment regarding the denial of a benefit is non-contradictory and based on preponderant elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded benefit denial negative personality specificity requirement abbandono per lesioni personali infrazione privilegiata ricusazione fondata

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
Considerato che Ali Bouthouri ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art.
Art. 62-bis cod. pen.
159 del 2011 e, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 62-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 62-bis cod. pen
159 del 2011 e, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTHOURI ALI nato il 11/08/1982 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Ali Bouthouri ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di diniego del beneficio; ritenuta la doglianza manifestamente infondata siccome aspecifica; ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato che la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo alla personalità negativa dell'imputato (del quale sono stati richiamati i gravi precedenti anche specifici, oltre che per i delitti di lesioni, resistenza, minaccia e violazione di domicilio), in una con l'assenza di elementi - allegati dalla difesa ovvero deducibili dagli atti - suscettibili di positiva valutazione; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il