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Ordinanza — n. 3505/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for new defense claim as inadmissible due to review scope limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3505/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the new ground of defense raised by the appellant was not within the scope of the remand judgment. The appellant argued the act was justified self-defense, but the appellate court was strictly limited to sentencing the assault conviction. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 52 cod. pen.; The court cannot consider new grounds of defense in a remand proceeding limited to sentencing, as such arguments must be raised in the original trial.

Parole chiave

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new ground of defense remand judgment scope justified self-defense inadmissible appeal sentencing review limits revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 52 cod. pen.
art. 52 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAUSA CARMELO nato a PIAZZA ARMERINA il 23/12/1964 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Carmelo Rausa ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa corte in data 11 novembre 2022, ha rideterminato quattro mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa la pena inflittagli per il reato di percosse, così come riqualificato il fatto di cui capo a) e, con un unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 52 cod. pen., ritenendo il fatto scriminato dalla legittima difesa; ritenuto che si tratta di motivo nuovo non deducibile, atteso l'oggetto del giudizio di rinvio, espressamente limitato dalla sentenza rescindente alla determinazione del trattamento sanzionatorio rispetto al reato che la stessa Corte di cassazione ha qualificato come percosse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il President