Cassation court dismisses appeal against probation denial due to discretionary judicial evaluation of recidivism risk.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Tribunal of Surveillance's refusal of probation and home detention. The Tribunal correctly evaluated the defendant's treatment record and prior offenses, finding them indicative of residual danger rather than mere lack of remorse. The court emphasized that the specialized judge's discretionary assessment of reintegration suitability is final and not subject to review on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 Ord. pen.; Art. 276 c.p.p.: The granting of alternative measures to detention is subject to the discretionary evaluation of the surveillance court, which must verify the convict's merit and suitability for social reintegration without being bound by the reports' conclusions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLARETTI MAURO nato a ROMA il 03/01/1966 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Mauro Claretti ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare in relazione a pene concorrenti in corso di espiazione in regime carcerario e, con l'unico motivo, denuncia che il giudice specializzato avrebbe, in modo contraddittorio, depotenziato gli elementi favorevoli risultanti dalle allegazioni difensive e negato l'accesso al beneficio dell'affidamento in prova, previa formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati, sulla scorta di elementi congetturali e inutilizzabili, quali le denunce per reati commessi negli anni 2019 e 2021, cui non è seguita alcuna condanna; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); ricordato che, nel caso dell'affidamento in prova il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato; ritenuto che è nell'alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza che, difatti, ha espressamente preso in esame le risultanze del trattamento, di segno opposto a quello sunteggiato nel ricorso (vi si evidenziano, invero la commissione di reati anche dopo la definitività delle sentenze confluite nel cumulo e l'assenza di attività lavorativa o altrimenti risocializzate) e, quindi, con motivazione esente da profili di illogicità, le ha ritenute di pregnanza tale da giustificare il diniego del provvedimento di ammissione alla invocata misura; considerato che, in tale valutazione quel giudice non ha affatto ancorato il diniego alla mancata prova del ravvedimento, non avendo fatto coincidere con quest'ultimo l'indice di risocializzazione richiesto dall'art. 47 Ord. pen., né ha dato rilievo ostativo decisivo alla gravità dei fatti commessi; piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questo elemento l'evoluzione trattannentale del condannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto — con valutazione discrezionale finale, insindacabile in questa sede — a un giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso; rilevato che a tale motivazione il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d'inficiarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigl