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Ordinanza — n. 3503/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal caused by client's own interest loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3503/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant withdrew the request due to a loss of interest not attributable to her. The appellant had previously obtained a home detention measure, rendering the challenge to the earlier refusal moot. Consequently, the court dismissed the appeal and declined to order costs or impose a fine.

Regesto Legislator

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Art. 589, commi 2 e 3; Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: A cassation appeal withdrawn due to a subsequent loss of interest not imputable to the appellant is inadmissible, and no costs or fine shall be ordered.

Parole chiave

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withdrawal of appeal loss of interest inadmissibility cassation procedure costs and fines abbandono del procedimento penale ritiro dell'effetto sospensivo revoca del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 589, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 678 cod. proc. pen
354, in relazione all'art. 678 cod.
art. 616 cod. proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021
proc.pen.» (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Puja, Rv.
Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021
Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv.
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017
281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep.
Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013
272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv.
Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003
256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv.
Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998
226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, Papajani, Rv.
Sez. Un., n. 6624 del 27/10/2011
210561), e autorevolmente riconducibile al decisum delle Sezioni Unite di questa Corte Marinaj del 2011 (Sez. Un., n. 6624 del 27/10/2011, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANTI MARIA LUISA nato a ROMA il 27/04/1985 avverso l'ordinanza del 15/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Maria Luisa Pisanti aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato le sue istanza di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare in relazione a pene concorrenti in corso di espiazione in regime carcerario e, con l'unico motivo, denunciava che il giudice specializzato aveva negato l'accesso al beneficio dell'affidamento in prova senza acquisire la relazione dell'Uepe al fine della redazione della relazione che deve precedere l'adozione della misura alternativa alla detenzione, come espressamente richiesto dall'art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354, in relazione all'art. 678 cod. proc. pen.; rilevato che successivamente il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha proposto rinuncia al ricorso per carenza di interesse avendo Pisanti, medio tempore, con provvedimento del Tribunale di sorveglianza, ottenuto l'ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare; ritenuto che alla rituale rinunzia al ricorso, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso; rilevato, quanto alla condanna alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di dover aderire e dover consolidare l'orientamento secondo cui « Nel caso di inammissibilità del ricorso per cassazione a causa di rinuncia per sopravvenuta carenza d'interesse determinata da una causa non imputabile al ricorrente non deve essere pronunciata la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc.pen.» (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Puja, Rv. 282549;

Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Reznnives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, Papajani, Rv. 210561), e autorevolmente riconducibile al decisum delle Sezioni Unite di questa Corte Marinaj del 2011 (Sez. Un., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il