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Ordinanza — n. 3500/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against confiscation revocation, ruling new evidence must be proven in execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3500/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the request to revoke a confiscation order based on alleged errors in evidence evaluation. The appellant argued that accumulated income between 2003 and 2008 justified the seized funds, but the court found these claims lacked novelty in the execution phase. The court ruled that such arguments must be raised as new evidence in the execution proceedings rather than in the appeal against the ablativo measure.

Regesto Legislator

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Art. 12-sexies d.l. 306/1992; Art. 616 c.p.p.: Confiscation orders can only be revoked in execution proceedings if new evidence proving the legality of the funds is presented, as arguments regarding the source of funds based on past income do not constitute new evidence.

Parole chiave

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confiscation revocation new evidence requirement execution proceedings provenance of funds inadmissible appeal procedural admissibility legitimate income lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 12-sexies d.l. 306/1992
Rilevato che Marianna Tristano, terza proprietaria dei beni, ricorre avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Bari ha rigettato la richiesta di revoca della confisca, precedentemente disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4196 del 09/01/2009, Laforet
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRISTANO MARIANNA nato a CERIGNOLA il 03/10/1977 avverso l'ordinanza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Marianna Tristano, terza proprietaria dei beni, ricorre avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Bari ha rigettato la richiesta di revoca della confisca, precedentemente disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356) e lamenta vizio d'illogicità della motivazione e travisamento di prova in punto di errata valutazione delle causali lecite della somma portata dal libretto oggetto di sequestro che - giusta la tesi - difensiva può giustificarsi sulla base dei redditi accumulati negli anni 2003 al 2008; ricordato che la confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 è suscettibile di revoca solo se con l'incidente proposto per la rimozione del provvedimento ablativo si deducano — non situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita del soggetto colpito, coperte dal giudicato di condanna, bensì — prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente dal giudice (Sez. 1, n. 4196 del 09/01/2009, Laforet, Rv. 242844); rilevato che il giudice dell'esecuzione ha, con motivazione adeguata e logicamente corretta, destituito di decisiva novità alle censure addotte dalla ricorrente allo scopo di dimostrare la lecita provenienza dell'intera somma confiscata; ritenuto, per converso, che le censure sviluppate dalla ricorrente, oltre ad essere a-specifiche e a non dedurre l'avvenuta configurazione del suddetto presupposto di diritto, si sono concentrate sull'interpretazione degli atti posti alla base dell'asserito travisamento probatorio, risolvendosi però nella prospettazione di una valutazione alternativa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito secondo uno schema logico coerente, radicato sulla concreta interpretazione dei singoli atti esaminati, valutazione che, rifluendo nel giudizio sul fatto, non può essere sovvertita, stante le suddette premesse, nella sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 20