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Ordinanza — n. 3498/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds challenging the probation court's legal evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3498/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gianfranco Ponticelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the probation court failed to critically assess his continued danger and criminal organization ties, merely copying the ministerial decree. The court rejected this, finding the lower court's reasoning was logical, comprehensive, and properly evaluated the detainee's role and conduct.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 41-bis legge 354/1975: The cassation appeal against a probation court order regarding regime extension is inadmissible if the grounds do not specifically challenge the legal evaluation of the facts and fail to demonstrate a logical flaw in the court's reasoning.

Parole chiave

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probation regime extension criminal organization ties cassation appeal inadmissibility legal evaluation of facts specific grounds requirement proroga della carcerazione preventiva sospensione dell'istruzione permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 41-bis legge 354/1975
Rilevato che Gianfranco Ponticelli ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rispento il suo reclamo in tema di proroga del regime ex art. 41-bis /egge 26 luglio 1975, n.
legge n. 94 del 2009
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè
94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv.
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTICELLI GIANFRANCO nato a NAPOLI il 28/10/1960 avverso l'ordinanza del 25/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gianfranco Ponticelli ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rispento il suo reclamo in tema di proroga del regime ex art. 41-bis /egge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.) e lamenta che il Giudice specializzato, anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo - miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e, comunque, smentiti dagli atti prodotti dalla difesa - avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza, trascurando altresì di calare la valutazione dell'attualità della pericolosità del ricorrente all'interno degli altri elementi richiesti, quali gli esiti del trattamento penitenziario e il tenore di vita dei familiari del sottoposto; ritenuto che il motivo non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361;

Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, anche con richiamo per relationem al contenuto del decreto ministeriale, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza nella quale risulta inserito con indiscusso ruolo di vertice, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; considerato, invero, che nel provvedimento sono stati valorizzati:

i) il profilo criminale e il ruolo di rilevo assunto dal condannato in seno alla organizzazione criminale, con riferimento alla quale egli non solo nega l'appartenenza, ma si spinge perfino a dubitare della sua esistenza; il) gli esiti delle investigazioni che danno contezza dell'attuale operatività del sodalizio; iii) gli esiti deludenti del trattamento e l'assenza di qualsiasi revisione critica del proprio passato deviante, nonché la condotta carceraria non regolare, come inferito dalle segnalate infrazioni disciplinari; ritenuto che a tale motivazione non manifestamente illogica il ricorrente muove censure a-specifiche; rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere