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Ordinanza — n. 3497/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of mandatory defense counsel under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3497/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant filed it personally without a qualified defense lawyer. Although the appellant argued for the right to personal representation, the court noted that post-2017 legislation requires all cassation appeals to be signed by registered defense counsel to avoid rejection. The court upheld this requirement, citing prior rulings that the legislative choice to mandate technical representation does not infringe on defense rights.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 63, legge 103/2017: The requirement for criminal appeals to be filed by defense counsel is mandatory and does not violate constitutional rights to personal defense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mandatory defense counsel Cassation procedure law personal representation ban legal representation requirement diritto a un difensore eccezione di incostituzionalità azione costitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
Art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 6 CEDU
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
art. 613 cod. proc. pen
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Corte cost. n. 186 del 2000
pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMBRIA ANDREA nato a CATANIA il 24/02/1963 avverso l'ordinanza del 27/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIo avviso alle arti udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Andrea Cambria ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo, con il quale il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha parzialmente rigettato il suo reclamo avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza ha respinto i rimedi risarcitori ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.); ritenuto che, a fronte d'impugnazione proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», s'impone l'inammissibilità del ricorso; rilevato che, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore I