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Ordinanza — n. 3493/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; execution judge correctly rejected continuity claim due to temporal distance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3493/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the continuity claim. The appellant argued that crimes committed one year apart constituted a single criminal design due to similar conduct, but the execution judge found the temporal gap decisive. The court affirmed that such distance negates the presumption of premeditation, requiring a rigorous verification of planning that was not met here.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; In criminal execution proceedings, a temporal distance between offenses negates the presumption of a single criminal design, thereby precluding the recognition of continuity unless specific contrary evidence is presented.

Parole chiave

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criminal continuity execution proceedings temporal distance single criminal design inadmissible appeal judicial discretion Cassation review reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che Rocco Bevilacqua ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Rocco Bevilacqua ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Cass. Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Cass. Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri
Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia
Cass. Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009, Gargiulo
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ROCCO nato a PESCARA il 01/03/1969 avverso l'ordinanza del 02/07/2023 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Rocco Bevilacqua ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile, poste l'omogeneità delle condotte e l'erroneità dell'affermazione della distanza temporale tra gli illeciti; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e, pur rilevando che si tratta di reati della stessa indole, ha evidenziato in maniera esente da illogicità e incongruenze, quale elemento decisivo per escludere l'unicità di disegno criminoso, la distanza temporale (di un anno) tra i primi tre fatti contestati nonché, per tutti, il carattere occasionale ed estemporaneo dell'azione, così come inferita dalle motivazioni delle sentenze di merito;ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui nel «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass.

Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Cons