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Ordinanza — n. 3491/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming excessive sentence and failure to apply alternative penalty for bomb possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3491/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Torelli's appeal against the Court of Appeal's sentence inadmissible. Torelli argued the punishment was excessive given his compliant behavior and that an alternative penalty should have been applied instead of imprisonment. The court rejected these claims as groundless, noting the lower court properly exercised its discretion in sentencing based on statutory criteria and that the appellant did not request an alternative penalty during the trial.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 545-bis cod. proc. pen.: The appellate court's sentencing discretion regarding the severity of the penalty and the applicability of alternative sanctions is binding in cassation proceedings unless the reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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sentencing discretion alternative penalty excessive punishment inadmissible appeal bomb possession procedural fault Cassa delle ammende

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 545-bis cod. proc. pen.
259142); ritenuto del pari inammissibile per genericità il motivo riguardante l'omessa applicazione di una pena sostitutiva delle pene detentive brevi ai sensi dell'art. 545-bis cod.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 545-bis cod. pen
259142); ritenuto del pari inammissibile per genericità il motivo riguardante l'omessa applicazione di una pena sostitutiva delle pene detentive brevi ai sensi dell'art. 545-bis cod.
art. 133 cod. pen
art. 545-bis cod. proc. pen
259142); ritenuto del pari inammissibile per genericità il motivo riguardante l'omessa applicazione di una pena sostitutiva delle pene detentive brevi ai sensi dell'art. 545-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016
271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep.
Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008
269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv.
Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013
239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché - come nel caso di specie - sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORELLI ANTONIO nato a MONDOVI' il 11/05/1976 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Antonio Torelli ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Torino ha rideterminato in due anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 5.400,00 di multa la pena inflittagli per i reati di cui agli artt. 23 legge n. 110 del 1975, 2 e 4 legge n. 895 del 1967 e 648 cod. pen. e deduce, con un unico, articolato, motivo di ricorso, vizio di motivazione in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio, da ridursi atteso il comportamento del ricorrente ossequiante delle regole delle misure cautelari allo stesso applicate, nonché in punto di omessa sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 545-bis cod. pen.; ritenuto tutti i motivi siano manifestamente infondati, trattandosi di motivi riproduttivi di doglianze già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale e, comunque, aspecifici; considerato che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio - che ha valorizzato, ai fini della congruità della pena base per il più grave reato di detenzione e porto della bomba-carta, la notevole capacità lesiva dell'ordigno in danno di cose (com'è accaduto) e persone (sebbene meramente potenziale) - poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass.

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché - come nel caso di specie - sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto del pari inammissibile per genericità il motivo riguardante l'omessa applicazione di una pena sostitutiva delle pene detentive brevi ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., avendo il Giudice di appello dato adeguato conto delle ragioni per le quali non ricorrevano le condizioni per la loro applicazione (p. 6 della sentenza), oltre ad avere correttamente evidenziato l'assenza di qualsivoglia sollecitazione da parte di Torelli, presente in aula, dell'applicazione di una pena sostitutiva, subordinata all'imprescindibile consenso alla sostituzione della sanzione detentiva irrogata;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere es