Cassation Court dismisses appeals against knife carrying conviction for failing to prove immediate justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Di Maria and Giamberduca inadmissible, upholding their convictions for unauthorized knife carrying. The defendants argued for a post-factum justification of their actions and requested a reduction in penalty, but the court found no immediate justification was provided at the time of the offense. Consequently, the court ruled that the lower court correctly denied the special mitigating circumstance of minor offense, which would have otherwise triggered non-prosecution under the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 3, L. 110/1975; Art. 131-bis c.p.: The 'justified reason' under Art. 4 of Law 110/1975 must be expressed immediately at the time of the act, not deduced a posteriori by the accused; the denial of the mitigating circumstance of minor offense precludes the declaration of non-prosecution for particular tenuity of the fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MARIA GIUSEPPE nato a PALERMO il 23/06/1985 GIAMBERDUCA GREGORIO nato a PALERMO il 31/05/1986 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Giuseppe Di Maria e Gregorio Giamberduca, con distinti ricorsi, ricorrono avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte d' appello di Palermo ha confermato la loro condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110/75 e lamentano motivi in parte sovrapponibili e, in particolare, Giamberduca affida il proprio ricorso a due motivi, sebbene rispettivamente indicati con I e III; considerato che è inammissibile, poiché interamente versato in fatto, il primo motivo del ricorso di Di Maria, con il quale lamenta la contraddittorietà della motivazione relativamente alla valutazione della giustificazione fornita dall'imputato in merito al porto del coltello, motivo che non si confronta con le argomentazioni dei giudici di merito che hanno rimarcato che, nell'immediatezza del fatto, nessuna giustificazione fu fornita dall'imputato; ritenuto che tale motivazione si pone nel solco dell'insegnamento di questa Corte secondo cui «Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi Alessandro, Rv. 276187); ricordato, quanto al terzo motivo di Di Maria, coincidente con il motivo III di Giamberduca, in punto di immotivato diniego dell'attenuante della lieve entità, che ai fini della configurabilità di tale attenuante, deve tenersi conto, oltre che delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, anche (e soprattutto) di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, essendo queste le circostanze in grado di dare, eventualmente, un particolare significato di ridotta offensività al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1 n. 26636 del 19/01/2019, Fiandata, Rv. 276195;
Sez. 5, n. 40396 del 03/07/2012, Zanatta, Rv. 254554; Sez. 1, n. 11156 del 12/11/1996, Stuto, Rv. 206426) e che la sentenza impugnata, esaminata nel suo complesso, contiene un puntuale riferimento a profili di gravità della condotta e di negativa personalità degli imputati, che da un lato sorreggono il diniego dell'attenuante speciale, e dall'altro - siccome né incongrui, né illogici, in rapporto alla complessiva ricostruzione dell'occorso - sfuggono al sindacato di legittimità; rilevato, infine, che il secondo motivo di ricorso di Di Maria, coincidente con il primo motivo del ricorso di Giamberduca, inerente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - invece da riconoscersi, atteso l'implicito riconoscimento della tenuità del fatto attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche - è reiterativo di pedissequo motivo scrutinato dal Giudice di secondo grado che, con argomentazioni non manifestamente illogiche, ha inferito la non minima offensività del fatto dalla circostanza pacifica che l'imputato Giamberduca è gravato da precedenti penali della stessa indole ai sensi dell'art. 101 cod. pen., in tale nozione dovendosi ritenere pacificamente ricompresi non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni; per entrambi, poi, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il rapporto intercorrente tra l'attenuante della lieve entità e la causa di espulsione della punibilità, posto che «Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110 impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che se il fatto è stato ritenuto "non lieve" dal giudice di merito non può essere al contempo considerato "particolarmente tenue" ai fini del riconoscimento del beneficio (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242;
Sez. 1 , n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila ciascuno;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre