Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical reasoning in sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Iorgu Marinel inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Marinel argued that the appellate court failed to exclude recidivism and imposed excessive penalties without considering his social conditions. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning logical and based on concrete evidence of the defendant's dangerousness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, 62-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the appellate court's reasoning on sentencing aggravating or mitigating circumstances is logical and not arbitrary, as such discretionary judgments fall outside the scope of cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORGU MARINEL nato il 23/06/1988 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Marinel Iorgu ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce la violazione degli artt. 99 e 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in punto di mancata esclusione della recidiva e di eccessività della pena, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando l'omessa valutazione da parte del Giudice di appello delle complessive condizioni di vita (sociali, economiche e culturali) e la valorizzazione dei soli precedenti penali di cui lo stesso è risultato gravato; ritenuto che, quanto alla recidiva, la sentenza impugnata si è fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez.
U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12;2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della relativa rilevazione, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali e, difatti, nel riconoscere sussistente l'aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza stessa non si è attestata sui soli precedenti penali, ma li ha posti in relazione con la rinnovata condotta delittuosa, omogenea per tipo d'illecito e distante di un solo anno e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da essa espressa, con motivazione palesemente esente da vizi del ragionamento logico e, come tale, incensurabile in questa sede; ritenuto che a non miglior sorte è destinato il secondo motivo con il quale il ricorrente ha invocato un più favorevole giudizio di valenza delle già riconosciute attenuanti generiche, posto che, anche sotto questo profilo, la Corte territoriale ha motivato congruamente (attraverso il riferimento alle plurime segnalazioni della violazione della normativa sul divieto di reingresso ed all'assenza di ulteriori elementi suscettibili di valutazione) e che tale motivazione è rispettosa del principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consiglie