Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's formal waiver of the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had formally waived the proceedings on July 19, 2023. The appellant, Cizmic Emra, had previously requested a suspended execution of her sentence, but later renounced the right to contest the lower court's rejection of that request. Consequently, the Court ruled that the appeal was barred by the statutory effects of this waiver and condemned the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A formal waiver of the proceedings by the appellant renders any subsequent cassation appeal inadmissible, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural expenses and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIZMIC EMRA nato il 09/01/1994 avverso l'ordinanza del 08/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO/dato avviso olle par7tii udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Git,v4;_e. Considerato che Emra (Cimzi-ij (CUI 038FLXU) aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato l'istanza di esecuzione differita della pena nei suoi riguardi ai sensi dell'art. 146, comma 1, n.
2) cod. pen.; rilevato che l'imputata ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto, in data 19 luglio 2023, a sua firma, autenticata dal difensore di fiducia; ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente