Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds and procedural repetition of appellate arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Emanuele Sifanno inadmissible. The appellant argued for the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the Court found the arguments were identical to those already rejected in the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected because it failed to present new grounds or a different legal interpretation, resulting in a ruling against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces the grounds of the appellate judgment without presenting new facts or legal arguments, as the Court cannot re-examine issues already definitively resolved.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIFANNO EMANUELE nato a BARI il 28/05/1966 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Emanuele Sifanno ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce due motivi; ritenuto il primo motivo - in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.- non consentito, siccome riproduttivo di analoga censura svolta in appello e, comunque, poiché prospetta enunciati interpretativi in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte; Considerato, invero, che la Corte ha ancorato il diniego della causa di esclusione della punibilità alla pluralità di condanne per reati della stessa indole inferendone, con motivazione scevra da fratture razionali, un'abituale insofferenza dell'imputato al rispetto delle prescrizioni dell'Autorità e, dunque, per tale via affermando la natura tutt'altro che tenue dell'offesa, altresì valorizzando le dimensioni dell'arma da taglio e la circostanza che la stessa fu effettivamente utilizzata per minacciare il responsabile del supermercato che chiese l'intervento delle Forze dell'Ordine; ritenuto che tale motivazione è in linea con la granitica giurisprudenza di questa Corte secondo cui «Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili e agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.)» (Sez.
U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); considerato che sfugge altresì a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio a fronte della generica doglianza del ricorrente che oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché - come nel caso che ci occupa - sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di N ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando peraltro che, nel caso di specie, come non ha mancato di rimarcare il giudice di appello, è stata irrogata una pena parametrata nella media edittale; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Co