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Ordinanza — n. 3484/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific arguments regarding gun possession justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3484/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a complete lack of specificity in the arguments presented by the appellant. Although the appellant argued that the lower court's reasoning regarding the justification for carrying a cutter was not convincing, the court found no explicit critical analysis of the factual or legal grounds used by the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 4 L. n. 110/1975; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to explicitly articulate and argue the specific critical points regarding the facts or law relied upon by the lower court, limiting themselves merely to summarizing evidence or stating that the reasoning is unconvincing without logical development.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity gun possession justification contravention penalty court costs award motivi di cassazione difetto di motivazione allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 4 L. n. 110 del 1975
Considerato che Roberto Langiano ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Tribunale di Forlì lo ha condannato per la contravvenzione di cui all'art. 4 L.
Art. 360 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANGIANO ROBERTO nato a ALATRI il 13/11/1987 avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Roberto Langiano ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Tribunale di Forlì lo ha condannato per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975, ritenendo il fatto di lieve entità ai sensi del terzo comma della citata disposizione; rilevato che il ricorso (così com'è stato qualificato l'atto di appello dalla Corte territoriale), vertente sull'esistenza del giustificato motivo per il porto dell'arma, si appalesa completamente a-specifico poiché, a fronte dell'articolata motivazione del Giudice di merito, non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, essendosi la difesa limitata a sintetizzare le risultanze di prova e ad affermare apoditticamente che la motivazione del Giudice in punto di ininfluenza della giustificazione fornita dall'imputato sul possesso del cutter «non è convincente», posto che «essa non supera, sia dal punto di vista logico, sia delle massime di esperienza, la normale comprensibilità»; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre