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Ordinanza — n. 3477/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to procedural repetition and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3477/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Andrei Zaporajan's appeal inadmissible, citing manifestly unfounded grounds. The appellant argued for leniency based on his family ties and the short time since his previous expulsion, but the appellate court had already addressed these points regarding the intensity of his intent. The Supreme Court rejected these arguments as repetitive and noted the lower court properly exercised its discretion on the conditional sentence suspension.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, c.p.p.; Art. 164, comma 1, c.p.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded or repetitive, requiring the appellant to demonstrate new elements not previously examined by the appellate court.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal repetitive grounds conditional sentence suspension discretionary power Cassa delle ammende violazione del divieto d'entrata ripetute violazioni del diritto degli stranieri espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, c.p.p.
Art. 164, comma 1, c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 27918 del 30/09/2020, Balloumi Hassen
Sez. 1, n. 6876 del 05/12/2014, Sinaimeri
Sez. 1, n. 265 del 14/12/2011, Goldoni
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPORAJAN ANDREI nato il 15/09/1988 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Andrei Zaporajan ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce un unico, articolato motivo di ricorso; rilevato che è manifestamente infondata la prima parte del motivo perché reiterativo di pedissequa censura di appello, adeguatamente vagliata dalla Corte territoriale che - a fronte delle argomentazioni in punto di scusabilità della condotta del ricorrente (in quanto figlio di cittadina italiana e marito di persona che aveva chiesto l'emersione') - ha evidenziato come tali censure siano state fatte valere successivamente alla contestata violazione del divieto di reingresso; considerato che tale motivazione si pone nell'alveo della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'esercizio del diritto di rientrare ovvero permanere in territorio italiano avrebbe dovuto risolversi unicamente nella richiesta di revoca dei provvedimenti asseritamente legittimamente emessi (Sez. 1, n. 27918 del 30/09/2020, Balloumi Hassen, Rv. 279640;

Sez. 1, n. 6876 del 05/12/2014, dep. 2015, Sinaimeri, Rv. 262347; Sez. 1, n. 265 del 14/12/2011, dep. 2012, Goldoni, Rv. 252045); ritenuto che analoghe considerazioni di manifesta infondatezza valgono per la parte del motivo che attinge l'elemento psicologico, avendo il Giudice di secondo grado chiarito che l'imputato aveva posto in essere la condotta incriminata con un dolo particolarmente intenso, inferito - con motivazione non manifestamente illogica - dalla breve distanza tra la precedente espulsione e il reingresso (di soli dieci giorni); Richiamato, infine, il consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità secondo cui il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale nell'esercizio del relativo potere deve formulare la prognosi, positiva o negativa, di ravvedimento di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen. e che, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha assolto all'obbligo della relativa motivazione, dunque non censurabile in questa sede, attraverso l'esplicitazione della specifica circostanza reputata dirimente, ovverosia il fatto che l'imputato si fosse trattenuto sul territorio italiano per diversi mesi successivi al suo arresto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estens