Cassation court dismisses appeal for revocation of suspended sentence due to lack of prior record in judicial register.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant sought to revoke the conditional suspension of a sentence imposed in 2020, arguing the executing judge erred by relying on an outdated judicial register that failed to show a prior conviction. The court ruled that the executing judge correctly revoked the benefit because the prior conviction was not documented in the register at the time of the original decision, adhering to established case law regarding the necessity of documented obstacles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164, comma 4, cod. pen.; The executing judge may revoke the conditional suspension of a penalty granted in violation of the statute if obstacles exist, provided such obstacles were not documented in the file at the time of the original decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETTERA RAFFAELE nato a NAPOLI il 15/10/1976 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la doglianza articolata — che è circoscritta alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta a Raffaele Lettera dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord con sentenza del 10 dicembre 2020 — è manifestamente infondata, atteso che il giudice dell'esecuzione ha espressamente dato atto che quel giudice, al momento della decisione, disponeva di un certificato del casellario giudiziale dell'imputato che, in quanto non aggiornato, non recava traccia della pregressa condanna, costituente causa ostativa alla ulteriore concessione del beneficio; che, al cospetto della descritta situazione, il giudice dell'esecuzione ha provveduto alla revoca della sospensione condizionale in perfetto ossequio al principio di diritto, consacrato dal massimo consesso nomofilattico, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.
A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de