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Ordinanza — n. 3297/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal and factual grounds in the appeal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3297/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had previously rejected the appeal because the arguments lacked specific legal and factual grounds as required by the applicable criminal procedure code. The court upheld this decision, noting the appellant's generic arguments failed to address the specific evidentiary record regarding the possession of the folding knife.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: Appeals must be supported by specific legal and factual grounds; generic arguments that ignore the evidentiary record render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal procedure appeal inadmissibility grounds specific legal arguments factual elements required procedural costs award folding knife possession Cassation rejection porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI TONINO nato a POLICORO il 21/02/1982 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello a scatto, che egli deteneva il 22 luglio 2017, a bordo del veicolo alla guida del quale egli si trovava nel momento in cui venne sottoposto a controllo dalle forze dell'ordine; che la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., che, nel testo applicabile ratione temporis, sanzionava, appunto, con l'inammissibilità la proposizione di impugnazioni sorrette da motivi privi della «indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta»; che tale valutazione appare, in questa sede incensurabile, avuto riguardo alla palese genericità degli argomenti spesi dall'imputato a sostegno dell'appello — peraltro reiterati, in forza di un approccio parimenti non consentito, con il ricorso per cassazione — ove erano stati introdotti argomenti che non tenevano in considerazione alcuna il tenore degli acquisiti atti istruttori, specie laddove trascuravano che, discutendosi di arma bianca propria, l'eventuale giustificazione al porto (comunque, nel caso di specie, non fornita nei modi e nei tempi previsti) non avrebbe avuto la rilevanza che essa assume, invece, nelle ipotesi di porto di arma impropria; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d