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Ordinanza — n. 3296/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3296/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3296/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUNATO PASQUA nato a PALERMO il 30/05/1968 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la ricorrente è stata tratta a giudizio e condannata perché, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e tenuta, tra l'altro, a non allontanarsi dalla propria dimora senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza, è stata sorpresa, 11 aprile 2019, in Bagheria, comune diverso da quello nel quale ella aveva fissato la dimora; che, con il primo motivo, la Fortunato reitera le censure, già svolte nella sede di merito, relative alla dedotta inoffensività della condotta, che la Corte di appello ha respinto attraverso con argomentazioni logicamente e giuridicamente ineccepibili, precisando, tra l'altro, che l'illecito oggetto di addebito non presuppone, diversamente da quanto opinato dall'imputata, la reiterazione né, tantomeno, l'abitualità delle violazioni; che, con riferimento all'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, la Corte di appello ha tratto argomento — in termini che la ricorrente, con il secondo motivo, trascura di valutare — dall'abitualità del comportamento, ascrivibile a persona, quale la Fortunato, gravata da numerosi precedenti definitivi per reati della stessa indole, ovvero dall'esistenza di una condizione preclusiva all'attivazione dell'istituto disciplinato dall'art. 131-bis cod. pen.; che la sentenza impugnata è, del pari, tetragona alle obiezioni difensive laddove esclude, tanto più alla luce delle negative informazioni acquisite in ordine al vissuto delinquenziale della ricorrente, che le possano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche; che, infine, la richiesta di proscioglimento per la sussistenza di precedente giudicato sul fatto in contestazione non può essere presa in considerazione perché proposta, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, prima ancora che per la sua evidente ed insuperabile genericità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 3296/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen.; che la sentenza impugnata è, del pari, tetragona alle obiezioni difensive laddove esclude, tanto più alla luce delle negative informazioni acquisite in ordine al vissuto delinquenziale della ricorrente, che le possano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche; che, infine, la richiesta di proscioglimento per la sussistenza di precedente giudicato sul fatto in contestazione non può essere presa in considerazione perché proposta, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, prima ancora che per la sua evidente ed insuperabile genericità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti diritto di visita sorvegliato allontanamento malgrado rischio di persecuzione dipendenza dall'assistenza sociale sfratto soppressione dell'aiuto sociale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUNATO PASQUA nato a PALERMO il 30/05/1968 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la ricorrente è stata tratta a giudizio e condannata perché, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e tenuta, tra l'altro, a non allontanarsi dalla propria dimora senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza, è stata sorpresa, 11 aprile 2019, in Bagheria, comune diverso da quello nel quale ella aveva fissato la dimora; che, con il primo motivo, la Fortunato reitera le censure, già svolte nella sede di merito, relative alla dedotta inoffensività della condotta, che la Corte di appello ha respinto attraverso con argomentazioni logicamente e giuridicamente ineccepibili, precisando, tra l'altro, che l'illecito oggetto di addebito non presuppone, diversamente da quanto opinato dall'imputata, la reiterazione né, tantomeno, l'abitualità delle violazioni; che, con riferimento all'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, la Corte di appello ha tratto argomento — in termini che la ricorrente, con il secondo motivo, trascura di valutare — dall'abitualità del comportamento, ascrivibile a persona, quale la Fortunato, gravata da numerosi precedenti definitivi per reati della stessa indole, ovvero dall'esistenza di una condizione preclusiva all'attivazione dell'istituto disciplinato dall'art. 131-bis cod. pen.; che la sentenza impugnata è, del pari, tetragona alle obiezioni difensive laddove esclude, tanto più alla luce delle negative informazioni acquisite in ordine al vissuto delinquenziale della ricorrente, che le possano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche; che, infine, la richiesta di proscioglimento per la sussistenza di precedente giudicato sul fatto in contestazione non può essere presa in considerazione perché proposta, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, prima ancora che per la sua evidente ed insuperabile genericità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C