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Ordinanza — n. 3295/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for violation of special surveillance rules due to lack of stability in prohibited associations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3295/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating special surveillance restrictions. The appellant argued that the required stability and habitual nature of prohibited associations was missing from the facts. The court rejected this, citing established precedent that multiple contacts with convicted individuals within a short timeframe, combined with the appellant's casual disregard for the ban, satisfy the legal requirement of habitual association.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 8, comma 4, medesimo d.lgs.: The crime of violating the prohibition to habitually associate with convicted persons requires a seriality of behaviors, meaning only multiple and stable contacts suffice, rendering family ties irrelevant unless authorized.

Parole chiave

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special surveillance habitual association prohibited contacts cassation inadmissibility stability requirement public security measure violations of restrictions controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
270635 - 01), con l'avvertenza che «Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 75, d.lgs.
Art. 8, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio
8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv.
Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro
Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv.
Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino
271902 - 01; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv.
Sez. 1, n. 5396 del 01/12/2020, Lanza
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 10722/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding habitual association requirement for violation of special surveillance prescription. The court rejects the claim that a single violation negates habitual association. The decision upholds the lower court's finding of multiple contacts over nine months. The ruling confirms that plural and stable contacts define the crime under the specified law. The court finds the defense arguments insufficient to alter the established facts. The appeal is declared inadmissible with costs awarded to the state. The legal principle requires multiple interactions to constitute the offense. The judgment reinforces the strict interpretation of surveillance violation statutes. The outcome favors the prosecution's position on habitual association. The court emphasizes the need for concrete evidence of repeated behavior. The decision concludes that the lower court applied the law correctly.
Ordinanza — n. 46884/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance association rules due to lack of habitual contact.
Ordinanza — n. 20282/2026 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of repetition in the alleged habitual association offense.
Sentenza — n. 29970/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance obligations by associating with convicted persons.
Ordinanza — n. 12575/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to prescription expiration after appellate judgment in a preventive surveillance case.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIATI SABINO nato a BARI il 15/04/1993 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e tenuto, tra l'altro, a non frequentare soggetti pregiudicati, è stato sorpreso, nell'arco di poco meno di sei mesi ed in quattro distinte occasioni, in compagnia di otto diverse persone, tutte gravate da condanne; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Capriati deduce la carenza dell'elemento costitutivo della stabilità e dell'abitualità delle frequentazioni non consentite; che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere, in proposito, che «Il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01;

Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902 - 01; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635 - 01), con l'avvertenza che «Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., con riferimento alla violazione, da parte del sorvegliato speciale, della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è irrilevante il suo rapporto di parentela o affinità con tali persone, potendo egli in ogni tempo, qualora ne abbia necessità per motivi leciti, formulare apposita istanza volta ad ottenere di essere autorizzato ad incontrare i familiari, ancorché versino nelle predette situazioni» (Sez. 1, n. 5396 del 01/12/2020, dep. 2021, Lanza, Rv. 280974 - 01); che nel caso in esame, la Corte di appello ha spiegato — in termini che si sottraggono al sindacato di legittimità in quanto non distonici rispetto alle indicazioni ermeneutiche sopra riportate — che la reiterazione degli incontri in un torno di tempo complessivamente ristretto, la loro estensione ad un numero elevato di diversi soggetti, l'assenza di plausibili giustificazioni e la disinvoltura mostrata da Capriati nell'infrangere il divieto impostogli concorrono ad integrare il prescritto requisito di abitualità, non apparendo decisivo, in senso contrario, il legame di parentela con uno dei pregiudicati incontrati e risultando, piuttosto, confermata la tendenziale familiarità associativa del prevenuto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle