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Ordinanza — n. 3293/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3293/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3293/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANOIR ABDELHADI nato il 01/05/1984 avverso l'ordinanza del 29/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unico motivo di ricorso verte sul calcolo dello spazio disponibile, per ciascun detenuto e nel periodo che va dal 2 novembre 2020 al 22 ottobre 2021, all'interno della cella che, in quel torno di tempo, ha ospitato, tra gli altri, Abdelhadi Anoir; che, in proposito, deve rilevarsi come il Tribunale sia incorso in un involontario refuso, laddove, dopo avere chiarito che la superficie di mq. 19,85 non comprende i 3,90 mq occupati dal bagno (secondo quanto, del resto, attestato dallo stesso ricorrente alla pag. 2 del reclamo), ha sottratto, erroneamente, tale superficie da quella complessiva; che, quindi, ineccepibile si palesa, una volta emendato il provvedimento impugnato dalla segnalata imprecisione, la conclusione secondo cui il condannato ha avuto a disposizione 3,41 mq., ciò che, vagliato in unione alle residue emergenze, induce senz'altro ad escludere la sussistenza della dedotta violazione dell'art. 3 CEDU; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3293/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unico motivo di ricorso verte sul calcolo dello spazio disponibile, per ciascun detenuto e nel periodo che va dal 2 novembre 2020 al 22 ottobre 2021, all'interno della cella che, in quel torno di tempo, ha ospitato, tra gli altri, Abdelhadi Anoir; che, in proposito, deve rilevarsi come il Tribunale sia incorso in un involontario refuso, laddove, dopo avere chiarito che la superficie di mq. 19,85 non comprende i 3,90 mq occupati dal bagno (secondo quanto, del resto, attestato dallo stesso ricorrente alla pag. 2 del reclamo), ha sottratto, erroneamente, tale superficie da quella complessiva; che, quindi, ineccepibile si palesa, una volta emendato il provvedimento impugnato dalla segnalata imprecisione, la conclusione secondo cui il condannato ha avuto a disposizione 3,41 mq., ciò che, vagliato in unione alle residue emergenze, induce senz'altro ad escludere la sussistenza della dedotta violazione dell'art. 3 CEDU; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario ripetibili dell'avvocato pena pecuniaria non riscuotibile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANOIR ABDELHADI nato il 01/05/1984 avverso l'ordinanza del 29/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unico motivo di ricorso verte sul calcolo dello spazio disponibile, per ciascun detenuto e nel periodo che va dal 2 novembre 2020 al 22 ottobre 2021, all'interno della cella che, in quel torno di tempo, ha ospitato, tra gli altri, Abdelhadi Anoir; che, in proposito, deve rilevarsi come il Tribunale sia incorso in un involontario refuso, laddove, dopo avere chiarito che la superficie di mq. 19,85 non comprende i 3,90 mq occupati dal bagno (secondo quanto, del resto, attestato dallo stesso ricorrente alla pag. 2 del reclamo), ha sottratto, erroneamente, tale superficie da quella complessiva; che, quindi, ineccepibile si palesa, una volta emendato il provvedimento impugnato dalla segnalata imprecisione, la conclusione secondo cui il condannato ha avuto a disposizione 3,41 mq., ciò che, vagliato in unione alle residue emergenze, induce senz'altro ad escludere la sussistenza della dedotta violazione dell'art. 3 CEDU; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis