Ordinanza — n. 3293/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANOIR ABDELHADI nato il 01/05/1984 avverso l'ordinanza del 29/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unico motivo di ricorso verte sul calcolo dello spazio disponibile, per ciascun detenuto e nel periodo che va dal 2 novembre 2020 al 22 ottobre 2021, all'interno della cella che, in quel torno di tempo, ha ospitato, tra gli altri, Abdelhadi Anoir; che, in proposito, deve rilevarsi come il Tribunale sia incorso in un involontario refuso, laddove, dopo avere chiarito che la superficie di mq. 19,85 non comprende i 3,90 mq occupati dal bagno (secondo quanto, del resto, attestato dallo stesso ricorrente alla pag. 2 del reclamo), ha sottratto, erroneamente, tale superficie da quella complessiva; che, quindi, ineccepibile si palesa, una volta emendato il provvedimento impugnato dalla segnalata imprecisione, la conclusione secondo cui il condannato ha avuto a disposizione 3,41 mq., ciò che, vagliato in unione alle residue emergenze, induce senz'altro ad escludere la sussistenza della dedotta violazione dell'art. 3 CEDU; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 3293/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unico motivo di ricorso verte sul calcolo dello spazio disponibile, per ciascun detenuto e nel periodo che va dal 2 novembre 2020 al 22 ottobre 2021, all'interno della cella che, in quel torno di tempo, ha ospitato, tra gli altri, Abdelhadi Anoir; che, in proposito, deve rilevarsi come il Tribunale sia incorso in un involontario refuso, laddove, dopo avere chiarito che la superficie di mq. 19,85 non comprende i 3,90 mq occupati dal bagno (secondo quanto, del resto, attestato dallo stesso ricorrente alla pag. 2 del reclamo), ha sottratto, erroneamente, tale superficie da quella complessiva; che, quindi, ineccepibile si palesa, una volta emendato il provvedimento impugnato dalla segnalata imprecisione, la conclusione secondo cui il condannato ha avuto a disposizione 3,41 mq., ciò che, vagliato in unione alle residue emergenze, induce senz'altro ad escludere la sussistenza della dedotta violazione dell'art. 3 CEDU; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANOIR ABDELHADI nato il 01/05/1984 avverso l'ordinanza del 29/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unico motivo di ricorso verte sul calcolo dello spazio disponibile, per ciascun detenuto e nel periodo che va dal 2 novembre 2020 al 22 ottobre 2021, all'interno della cella che, in quel torno di tempo, ha ospitato, tra gli altri, Abdelhadi Anoir; che, in proposito, deve rilevarsi come il Tribunale sia incorso in un involontario refuso, laddove, dopo avere chiarito che la superficie di mq. 19,85 non comprende i 3,90 mq occupati dal bagno (secondo quanto, del resto, attestato dallo stesso ricorrente alla pag. 2 del reclamo), ha sottratto, erroneamente, tale superficie da quella complessiva; che, quindi, ineccepibile si palesa, una volta emendato il provvedimento impugnato dalla segnalata imprecisione, la conclusione secondo cui il condannato ha avuto a disposizione 3,41 mq., ciò che, vagliato in unione alle residue emergenze, induce senz'altro ad escludere la sussistenza della dedotta violazione dell'art. 3 CEDU; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis