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Ordinanza — n. 3289/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific evidence regarding the knife's location.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3289/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the knife was hidden in a separate wheel compartment rather than the trunk, claiming he was unaware of its presence. The court rejected this generic assertion because the appellant failed to provide the specific procedural document proving the knife's actual location.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic assertions unsupported by specific documentary evidence required to refute the lower court's factual findings.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of evidence generic assertion procedural defect court costs fine porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMSAM ABDERRAHIM nato il 20/12/1982 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Adberrahim Samsam in ordine al porto in luogo pubblico di un coltello della lunghezza di 40 cm, con lama di 25 cm., che si trovava nel bagagliaio del veicolo di sua proprietà e da lui condotto all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine; che il ricorrente articola, in questa sede, due doglianze, che muovono dalla considerazione secondo cui il coltello non sarebbe stato riposto nel bagagliaio ma, piuttosto, nel sottostante vano destinato all'alloggiamento della ruota di scorta, separato da una paratia e, dunque, occultato alla vista, ciò che renderebbe credibile l'assunto, da lui esposto in dibattimento, stando al quale egli non avrebbe mai avuto contezza della presenza, a bordo dell'autovettura, dell'oggetto, che era stato ivi riposto, per sua stessa ammissione, dal precedente proprietario del mezzo; che la censura è generica, anche per carenza di autosufficienza, perché imperniata su un'asserzione che non risulta in alcun modo riscontrata, non avendo il ricorrente allegato (e, a dire il vero, neanche indicato) l'atto processuale dal quale emergerebbe la fallacia dell'indicazione contenuta nella sentenza impugnata; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d