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Ordinanza — n. 3286/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to subsequent lack of interest in challenging the lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3286/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest in challenging the lower court's order. The appellant, Remo Negro, had been admitted to serve his sentence at home in July 2023, conditions identical to those existing before the contested decision. The court ruled that this factual change rendered the appeal's purpose moot, as the appellant no longer sought to remove the procedural disadvantage addressed by the original ruling.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the interest to challenge the decision ceases to exist at the time of the ruling due to a subsequent change in facts or law.

Parole chiave

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subsequent lack of interest inadmissibility of appeal procedural disadvantage utilitarian perspective suspended sentence conditions remissione della pena revoca della sospensione condizionale revoca della nazionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997
251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017
Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013
Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv.
Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012
256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRO REMO nato a ALBA il 01/04/1969 avverso l'ordinanza del 05/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; che, in proposito, va rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165); che, a tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Matinaj, Rv. 251694); che, nel caso in esame, risulta, dalle informazioni assunte al SI.DE.T., che Remo Negro è stato ammesso, nel luglio 2023, ad espiare la pena nelle medesime condizioni — detenzione presso il domicilio — in cui egli si trovava prima dell'adozione del provvedimento impugnato; che alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308;

Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interess