Italian court dismisses appeal claiming internal sentence fractionation is executable, citing unitary crime principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request to execute the internal components of a single sentence. The appellant argued for fractionation, but the court distinguished this from concurrent sentences for multiple crimes, emphasizing the principle of unitary punishment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.p.; Art. 641 c.p.p.: The principle of unitary punishment precludes the executive fractionation of a single sentence's internal components, distinguishing it from the cumulation of concurrent sentences for multiple offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALERMO GIORDANO nato a CATANIA il 28/01/1993 avverso l'ordinanza del 12/06/2023 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'istanza di Giordano Palermo, disattesa dal giudice dell'esecuzione con il provvedimento impugnato, è diretta ad un risultato non consentito, non essendo ammesso, a fini esecutivi, il frazionamento della pena nelle sue componenti interne; tanto, in forza di un canone affermato, sia pure nella diversa materia dell'indulto, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 1, n. 6622 del 23/01/2008, Corradini, Rv. 239368 - 01; Sez. 1, n. 20508 del 18/04/2013, Vallelunga, Rv. 255948 - 01), che distingue tale caso — la cui regolamentazione è orientata al rispetto del principio di unitarietà del reato e della pena— da quello di cumulo di pene concorrenti, relative, dunque, ad una pluralità di reati; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il