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Ordinanza — n. 3280/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention home order due to persistent social danger and unsuitable environment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3280/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Bologna supervision tribunal's order for the defendant to serve his sentence in a prison rather than a home detention facility. The tribunal determined that the specific prison environment would facilitate deviant behavior and that the defendant failed to engage in critical self-reflection, indicating persistent social danger. Consequently, the court rejected the arguments challenging the decision as they did not reveal any logical flaws or relevant legal vices.

Regesto Legislator

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Art. 277 c.p.p.; Art. 173 c.p.: The Court holds that an appeal against a supervision tribunal's order for prison execution is inadmissible if the lower court's decision is logically sound, based on established evidence, and consistent with the principle that home detention requires a state of detention capable of containing recidivism risk.

Parole chiave

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persistent social danger home detention suitability recidivism risk assessment supervision tribunal order inadmissible appeal restrizione di libertà permesso di domicilio domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 277 c.p.p.
Art. 173 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN FRED) NIZAR nato il 09/07/1999 avverso l'ordinanza del 06/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, che la possibilità di ammettere Nizar Ben Fredj alla misura alternativa alla detenzione della detenzione domiciliare è preclusa sia dall'inidoneità del luogo in cui egli espierebbe la sanzione, collocato in un ambiente che agevolerebbe la ripresa di condotte devianti, sia dall'omesso avvio, da parte del condannato, di un processo di revisione critica dei propri trascorsi criminosi ed inteso, più in generale, alla risocializzazione; che, quindi, la decisione contestata si impernia su un giudizio di persistente pericolosità sociale del condannato, la cui ammissione alla misura invocata, a giudizio del Tribunale di sorveglianza, esporrebbe la collettività al rischio di sue nuove manifestazioni antisociali, ciò che impone, pur al cospetto di una pena residua contenuta, la protrazione dell'esecuzione in forma intramuraria; che, a fronte di un provvedimento esente da vizi logici, saldamente ancorato alle emergenze istruttorie e coerente con il condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui l'ammissione alla detenzione domiciliare presuppone che il corrispondente stato detentivo consenta di contenere il rischio di recidiva (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745 - 01), il ricorrente oppone rilievi critici meramente confutativi, che non riescono ad enucleare vizi rilevanti in sede di legittimità; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così