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Ordinanza — n. 3279/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to subsequent lack of interest as the penalty was already served.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3279/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest. Antonio Troia had already served the penalty on October 9, 2023, rendering the appeal against the revocation of his alternative detention measure moot. The Court ruled that the interest to appeal had vanished before the decision, precluding any further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if the interest to appeal is subsequently lacking, as the utility of the appeal has ceased to exist due to the factual or legal situation changing.

Parole chiave

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subsequent lack of interest carenza di interesse sopraggiunta inadmissibilità del ricorso pena già scontata utilitaristica prospettiva impugnazione privo di utilità Corte di Cassazione revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
pen.; che, in proposito, va rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308
Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225
Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez.
Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910
256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROIA ANTONIO nato a TRANI il 12/09/1982 avverso l'ordinanza del 18/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; che, in proposito, va rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165); che, a tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694); che, nel caso in esame, risulta, dalle informazioni assunte al SI.DE.T., che Antonio Troia ha finito, il 9 ottobre 2023, di espiare la pena in relazione alla quale è stata disposta, con il provvedimento impugnato, la revoca della misura alternativa alla detenzione alla quale egli era stato, in precedenza, ammesso; che alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308;

Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse