Cassation court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances and minor property damage mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of requests for generic mitigating circumstances and minor property damage mitigation. The appellant argued for reduced sentencing based on factors like the value of stolen goods, the quick recovery of items, and personal circumstances, but the appellate court found these arguments legally insufficient. The supreme court ruled that the lower court correctly applied statutory requirements regarding the insignificance of economic prejudice and the relevance of criminal history, thereby maintaining the original conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court may deny generic mitigating circumstances when the economic prejudice is not negligible or when negative personal factors outweigh potential leniency grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELOUAFA KAMAL (CUI 04RVYVB) nato il 13/05/1996 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, in esito al giudizio di rinvio, la Corte di appello ha rigettato i motivi di impugnazione proposti da Kamal Elouafa vertenti sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella del danno patrimoniale di speciale tenuità; che la motivazione sottesa a tale decisione resiste alle censure del ricorrente, atteso: - che, quanto alla consistenza del danno patrimoniale, il giudice di merito ha considerato, in termini in questa sede incensurabili, il valore economico, tutt'altro che insignificante, dei beni trafugati, pari a circa 190 euro, oltre che la complessiva offensività della condotta, denotante un non minimale coefficiente di callidità criminale, ed ha, per contro, stimato irrilevante il pronto recupero della merce da parte del legittimo proprietario, in tal modo muovendosi nella cornice della norma invocata, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa» (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvi°, Rv. 271695 - 01); che il diniego delle generiche trova, analogamente, giustificazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici nell'apprezzamento delle negative informazioni acquisite in ordine al vissuto criminale dell'imputato, gravato da condanne definitive per rapina, tentato omicidio e lesioni ed autore, nell'ambito del presente procedimento, di violazioni delle prescrizioni impartitegli a fini cautelari, onde pertinente si palesa il richiamo al principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che, nel delineato contesto, il ricorrente oppone obiezioni volte alla rivalutazione del materiale istruttorio e, in specie, a profili — quali quelli afferenti, via via: all'omessa rimozione delle placche antitaccheggio; all'immediata restituzione dei beni trafugati a chi ne era titolare; al ruolo, asseritamente vicario, da lui svolto nella complessiva economia dell'impresa delittuosa; alla giovane età; alle disagiate condizioni sociali ed economiche — che non valgono, di per sé, a scardinare la tenuta razionale del provvedimento impugnato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle