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Ordinanza — n. 3273/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding non-prosecution plea and sentencing discretion under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3273/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the non-prosecution plea and the imposed sentence. The appellant argued for abstract recognition of the benefit and challenged the sentencing logic, while the court emphasized the need for specific factual motivation when deviating from statutory minimums. The decision rests on the principle that the lower court adequately addressed the objective danger and subjective culpability, rendering further review unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court must provide adequate motivation for granting or denying non-prosecution based on specific factual parameters, and sentencing discretion requires explicit reasoning when exceeding statutory minimums.

Parole chiave

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non-prosecution plea sentencing discretion penal code provisions judicial motivation appeal inadmissibility attività politiche svolte in esilio eccezione di illegalità aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
— modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud
266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv.
Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone
280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera
Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo
Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv.
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEIKH KHALIL nato il 16/03/1985 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, in ordine al primo motivo, che il giudice di merito ha enunciato le ragioni ostative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., connesse, tra l'altro, alle modalità oggettivamente insidiose della condotta accertata, commessa declinando generalità fittizie allo scopo di eludere i controlli delle autorità diplomatiche; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, che attengono all'astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni che non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità — rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità — secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen.

— modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003;

Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che analoga, manifesta infondatezza connota le residue doglianze, vedenti sulla legittimità della motivazione sottesa al rigetto dei motivi di appello afferenti alla misura della sanzione irrogata; che la Corte di appello, in ordine a tali profili, ha spiegato che la fissazione della pena base in termini superiori al minimo edittale ma inferiori, comunque, al valore medio e la riduzione della pena, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in misura inferiore al terzo, costituiscono il portato, non manifestamente illogico né contraddittorio, degli elementi a tal fine considerati, dalle già richiamate modalità dell'azione antigiuridica che, in assenza dell'intervento delle autorità, si sarebbe ulteriormente protratta, alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti condanne espressive di non minimale capacità a delinquere; che la decisione impugnata appare, sotto questo versante, esente da vizi di sorta, avendo il giudice di merito esercitato il potere discrezionale di commisurazione della pena nel rispetto dei parametri normativamente previsti, dovendosi, vieppiù, tenere conto del canone ermeneutico secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de