Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3272/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming prison conditions violated ECHR Art. 3 due to single cell and open regime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3272/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower tribunal's assessment of prison conditions was legally sound. The appellant argued a violation of Article 3 of the ECHR, but the court noted the prisoner was housed in a 9 square meter single cell with a separate bathroom and benefited from an open regime allowing outdoor time. The court rejected the claim because the lower court's reasoning was logically consistent with domestic and international norms, and the second ground for appeal was too generic to be examined.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 CEDU; Art. 640 c.p.p.: The court holds that a prison cell meeting minimum space and hygiene standards, combined with an open detention regime, does not constitute inhuman treatment under Article 3 of the ECHR, and appeals lacking specific factual grounds are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
prison conditions ECHR Article 3 single cell open regime inadmissible appeal detention standards Cassazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 CEDU

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 13660 del 25/02/2022, Putignano
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOSIMO MASSIMO nato a CATANZARO il 23/06/1978 avverso l'ordinanza del 06/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, perché il Tribunale di sorveglianza, occupandosi del periodo di detenzione decorso tra il 2 luglio 2019 sino al 26 luglio 2021, durante il quale Colosimo è stato ristretto nel carcere di Roma Rebibbia, ha escluso che si sia verificata la dedotta violazione dell'art. 3 CEDU, atteso che al condannato è stata assegnata una cella singola, dell'ampiezza di 9 mq., nella quale il bagno era separato dal resto dell'ambiente con un separé, in modo da garantire riservatezza ed igiene, e che le complessive condizioni detentive devono essere apprezzate tenendo conto, ulteriormente, del fatto che Colosimo ha costantemente fruito del regime di «celle aperte», che gli consentiva di permanere sino a dodici al giorno fuori dalla camera di detenzione; che, a fronte di una motivazione esente da pecche logiche e coerenti con il quadro normativo interno e sovranazionale, il ricorrente replica richiamando un diverso indirizzo ermeneutico (espresso da Sez. 1, n. 13660 del 25/02/2022, Putignano, non massimata) che, tuttavia, attiene ad un caso in cui, come è dato evincersi dalla lettura della motivazione (cfr., in specie, pag. 3), la separazione del bagno era, diversamente da quanto accertato in quello che qui viene in rilievo, tutt'altro che effettiva; che il secondo ed ultimo motivo di ricorso è palesemente ed irrimediabilmente generico, non essendo state indicate, con sufficiente precisione, le doglianze, rivolte, in sede di reclamo, contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che il Tribunale di sorveglianza avrebbe colpevolmente trascurato di esaminare; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co