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Ordinanza — n. 3265/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding unitary criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3265/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Aldo Caputi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to recognize a unitary criminal intent between two drug offenses, arguing for continuity. The court rejected these claims as manifestly unfounded, citing established jurisprudence that requires concrete indicators like temporal proximity and planned behavior, which were absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; The Court of Cassation holds that appeals challenging the recognition of unitary criminal intent are inadmissible if they merely request a new factual assessment without addressing the lack of concrete indicators such as temporal contiguity and premeditation required by settled case law.

Parole chiave

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unitary criminal intent drug offenses continuity inadmissibility of appeal new factual assessment Cassation procedure traffico aggravato di stupefacenti sostanze soggette a restrizione dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTI ALDO nato a TORRE SANTA SUSANNA il 04/04/1959 avverso l'ordinanza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Aldo Caputi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che, con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le due sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che, nonostante l'omogeneità delle norme incriminatrici violate (violazione legge stupefacenti), il lasso temporale intercorso tra le condotte, la non comunanza di correi, le differenti modalità di commissione dei fatti, e la mancata coincidenza di qualità di sostanze trattate, precludessero la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria.

Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 20