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Ordinanza — n. 3264/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3264/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3264/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARGHAMI ABDELMAJID nato il 06/11/1986 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che Abdelmajid Darghami ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 651 cod. pen. - per avere l'imputato rifiutato di fornire ai Carabinieri la propria residenza e/o domicilio.

Regesto Legislator

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art. 651 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3264/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 651 cod. pen. - per avere l'imputato rifiutato di fornire ai Carabinieri la propria residenza e/o domicilio.

Parole chiave

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obbligo d'identificazione obbligo di residenza assegnazione del luogo di soggiorno controllo d'identità domicilio di una parte residente straniero

Disposizioni normative citate

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art. 651 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARGHAMI ABDELMAJID nato il 06/11/1986 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che Abdelmajid Darghami ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 651 cod. pen. - per avere l'imputato rifiutato di fornire ai Carabinieri la propria residenza e/o domicilio.

Ritenuto che tale motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativo di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito; la Corte d'appello di Messina in particolare, nell'impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione del principio per cui il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale - punito dall'art. 651 cod. pen. - va riferito non solo al nome e cognome ma a tutte le altre informazioni richieste per una completa identificazione, fra le quali, quindi, rientra anche il luogo di residenza (Sez. 1 n. 5091 del 17/01/2012 Tshitenge, Rv. 251854 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.