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Ordinanza — n. 3263/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3263/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3263/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDARA AGOSTINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 23/08/1972 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato che Agostino Guidara ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Messina che ha confermato la condanna del Tribunale di Patti del 14/12/2021 in ordine al reato di cui all'art.75 d.lgs. 159 del 2011; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, con i quali Guidara si duole della manifesta illogicità della sentenza in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato nonché in ordine alla mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati; Osservato, quanto al primo motivo, che la Corte ha fatto corretta applicazione del principio per cui in tema di sorveglianza speciale, le cd. prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che anche la loro violazione integra detti reati (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3263/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reato speciale guida nonostante revoca della patente inosservanza delle prescrizioni di controllo infrazione privilegiata autorizzazione eccezionale regime speciale delle agenzie di viaggio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDARA AGOSTINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 23/08/1972 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Agostino Guidara ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Messina che ha confermato la condanna del Tribunale di Patti del 14/12/2021 in ordine al reato di cui all'art.75 d.lgs. 159 del 2011; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, con i quali Guidara si duole della manifesta illogicità della sentenza in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato nonché in ordine alla mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati; Osservato, quanto al primo motivo, che la Corte ha fatto corretta applicazione del principio per cui in tema di sorveglianza speciale, le cd. prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che anche la loro violazione integra detti reati (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612 - 01;

Rilevato che anche la seconda doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. La Corte territoriale ha invero evidenziato come difettasse nel caso di specie sia la particolare tenuità della condotta, stante la totale assenza di giustificazione rispetto alla violazione contestata, sia la non abitualità del comportamento illecito, evidenziando come Guidara avesse riportato un precedente specifico nonché ulteriori due condanne per evasione;

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre