Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of partial res judicata on sentencing after recidivism exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Zoran Zankovic's appeal inadmissible, ruling that the appellate court's exclusion of recidivism did not create a partial res judicata on the sentence. The appellant argued that sentencing required a fresh evaluation under Article 133 of the Penal Code, but the court held that only the recidivism issue was remitted. Consequently, the appellate court was not obligated to re-evaluate the penalty, rendering the appeal's complaint about lack of motivation unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The exclusion of recidivism in a remitted case does not establish partial res judicata on the sentence, leaving the penalty determination precluded and the appeal on this ground inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANKOVIC ZORAN nato il 03/11/1983 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, su rinvio della Corte di cassazione, ha riformato la sentenza del Tribunale di Oristano del 4 luglio 2018 emessa nei confronti di Zoran Zankovic, escludendo la recidiva e rideterminando la pena inflitta in <anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa corrispondente a quella già individuata dal primo giudice al netto dell'aumento oggi escluso>.
2. Avverso tale sentenza Zankovic ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, lamentando vizio di motivazione. Ci si duole in particolare che, a seguito del rinvio della Corte di cassazione, la Corte cagliaritana non abbia fornito motivazione alcuna in merito al trattamento sanzionatorio, pur dopo avere escluso la recidiva; secondo il ricorrente non c'è giudicato parziale sulla misura della pena perché l'esclusione della recidiva avrebbe dovuto imporre una nuova valutazione su tutti gli elementi ex art. 133 cod. pen. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Va, infatti osservato che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione era limitato alla verifica circa la sussistenza della recidiva con la conseguenza che tutte le altre questioni, ivi compresa la misura della pena, erano precluse stante il principio della regola della formazione progressiva del giudicato in relazione ai capi della decisione non oggetto di rinvio.
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023