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Ordinanza — n. 3259/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete international protection application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3259/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that a request for an international protection appointment should have suspended the expulsion order, but the court found this insufficient. The court ruled that merely requesting an appointment, without submitting a formal application, does not meet the legal requirement for a serious and concrete manifestation of will to remain in the country.

Regesto Legislator

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Art. 7 legge n. 25/2008; Art. 2 d.lgs. n. 142/2015: A request for an appointment to submit an international protection application does not constitute a serious and concrete manifestation of will to remain in the territory, and therefore does not suspend the effectiveness of an expulsion order.

Parole chiave

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international protection application suspension of expulsion order manifestation of will inadmissible appeal court costs and fine domanda di protezione provvisoria divieto di espulsione dei cittadini protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 7 legge n. 25/2008
L'art. 7 legge n. 25/2008, relativo alla concessione della protezione internazionale, stabilisce infatti che: «il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale», e l'art.
Art. 2 d.lgs. n. 142/2015
25/2008, relativo alla concessione della protezione internazionale, stabilisce infatti che: «il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale», e l'art. 2 d.lgs.
Art. 16 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 7 legge n. 25/2008
L'art. 7 legge n. 25/2008, relativo alla concessione della protezione internazionale, stabilisce infatti che: «il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale», e l'art.
art. 2 d.lgs. n. 142/2015
25/2008, relativo alla concessione della protezione internazionale, stabilisce infatti che: «il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale», e l'art. 2 d.lgs.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZWITINA ISSA nato il 01/01/1995 avverso l'ordinanza del 15/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Issa Zwitina ricorre per cassazione, per il tramite del difensore, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha respinto l'opposizione avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva disposto nei suoi confronti l'espulsione a titolo di sanzione alternativa, ai sensi dell'art. 16 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e per mancata assunzione di prova decisiva: osserva la Difesa di avere depositato, all'udienza 15/02/2023 la richiesta di appuntamento per la presentazione di protezione internazionale, inviata e consegnata tramite pec all'Ufficio Immigrazione della Questura di Padova, il 13/02/2023: il Tribunale avrebbe dovuto di conseguenza sospendere l'efficacia del decreto di espulsione.

Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. L'art. 7 legge n. 25/2008, relativo alla concessione della protezione internazionale, stabilisce infatti che: «il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale», e l'art. 2 d.lgs. n. 142/2015 equipara la posizione del soggetto che manifesta la volontà di presentare domanda a quella del formale richiedente della stessa. Premesso che la manifestazione di volontà deve rivestite carattere di serietà e concretezza, nel caso di specie, il difensore ha esclusivamente documentato una richiesta di appuntamento presso gli Uffici della Questura: l'istanza di concessione della protezione internazionale non è quindi stata presentata dall'imputato, dal momento che gli atti depositati nel corso del giudizio constano solo di una corrispondenza tra il legale del Zwitina e la Questura di Padova per la fissazione di un appuntamento finalizzato a produrre la documentazione necessaria per formalizzare la domanda; richiesta di appuntamento peraltro avanzata solo due giorni prima dell'udienza (il 13/02/2023), a fronte dell'avvenuta notifica del decreto di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza avvenuta il 16/01/2023.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ott