Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it attacks merits and lacks unified intent evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the merits of the lower court's decision. The appellant argued against the finding of a unified criminal intent, but the Court noted that the contested issues required a new factual evaluation, which is prohibited in cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it attacks the merits of the decision or requests a new factual evaluation, as the Court of Cassation can only review legal errors and established criteria for determining unified intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GIUDICE ANTONELLA nato a NOTO il 23/02/1967 avverso l'ordinanza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonella Lo Giudice ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01, correttamente richiamata dal Giudice dell'esecuzione). Osservato che l'ordinanza impugnata ha, invero, valorizzato il dato cronologico - correttamente, atteso che tra gli indici sintomatici costituisce senza dubbio elemento decisivo (si veda per tutte Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012 - dep. 11/09/2012, Madonia e altri, Rv. 253664) - oltre alle condanne e alle carcerazioni intercorse tra i reati, al fine di escludere che i reati per i quali era stata richiesta la applicazione della continuazione (rapina e lesioni aggravate commesse nel settembre 2018) si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante agli ulteriori fatti già unificati sotto il vincolo della continuazione; programma che non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento (venendo la stessa sanzionata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei : cfr.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). Preso atto che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023