Italian court dismisses appeal as generic and reiterative of already resolved merits arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic and merely reiterative of grievances already addressed and resolved with sufficient reasoning during the merits phase. The defendant argued that the appellate court failed to properly motivate the conviction and ignored specific defense requests regarding date inconsistencies, yet the court found these complaints lacked specificity and did not identify precise defects in the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reiterative of complaints already fully examined and resolved with adequate reasoning in the judgment on the merits, failing to specify particular defects in the lower court's motivation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCA VALENTIN COSTINEL nato il 12/07/1997 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Lecco aveva dichiarato Valentin Costinel Boca colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cod. en., 75 d. Igs. 159 del 2011 condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen. per mancanza ed illogicità della motivazione per avere ritenuto provata la colpevolezza del Boca nonché per avere disatteso la richiesta di nullità della sentenza per le incongruenze nelle date dei commessi reati.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, in quanto meramente reiterativo di doglianze già affrontate e risolte - con congrua motivazione - in sede di merito. La Difesa, quanto all'affermazione di responsabilità del Boca, si limita a richiamare principi di diritto e ad affermare che i Giudici di appello hanno omesso di considerare , o hanno valutato erroneamente, una serie di elementi oggettivi ostativi alla teso accusatoria, omettendo tuttavia di specificare quali parti di motivazione sarebbero viziate e quali sarebbero stati gli elementi pretermessi, in tal modo incorrendo anche nel vizio di aspecificità. Del pari aspecifica è la doglianza inerente l'incongruenza contenuta nei capi di imputazione: la condanna è avvenuta in ordine agli episodi del 28/03/2019, 23/02/2019 e 06/05/2019, in relazione ai quali alcuna violazione de diritto di difesa si è verificata, come correttamente argomentato dai Giudici di merito.
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 20