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Ordinanza — n. 3256/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and attempt to re-evaluate merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3256/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and lack of specificity. The appellant challenged the revocation of his probationary placement, arguing the lower court erred in assessing his alleged transgressive conduct. The court ruled that the appeal did not identify specific aspects for review but sought a new substantive evaluation, which is prohibited at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation appeal must identify specific grounds for review; a generic challenge to the merit of the lower court's factual assessment constitutes an inadmissible attempt to re-evaluate the case.

Parole chiave

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probationary placement revocation cassation appeal inadmissibility lack of specificity substantive merit review transgressive conduct assessment procedura di ricusazione motivi di cassazione allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZARELLA BRUNO nato a NAPOLI il 28/06/1963 avverso l'ordinanza del 17/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli revocava nei confronti di Bruno Mazzarella la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale a lui precedentemente concessa. Rilevava il Tribunale come Mazzarella, in un ristretto arco temporale, avesse ripetutamente omesso di recarsi a firmare presso gli uffici di P.S., adducendo giustificazioni per motivi di salute, ritenute non adeguatamente provate; nonché che avesse commesso, in tre distinte occasioni, condotte trasgressive segnalate dalla polizia; concludeva che tali comportamenti, violente e trasgressivi, evidenziassero una condotta incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa concessagli.

Avverso la menzionata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del suo difensore, deducendo, quale unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla erronea valutazione delle condotte asseritamente trasgressive segnalate a carico del Mazzarella. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito.

Ciò premesso, il ricorso non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura dell'affidamento in prova. Presupposti ampiamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, che ha, invero, correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottob