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Ordinanza — n. 3255/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming leniency due to habitual behavior and physical conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3255/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to specifically argue why the lower court's finding of habitual behavior was erroneous. The appellant argued that the defendant's physical conditions and the specific nature of the three telescopic manganelli should have led to acquittal under Article 131 bis of the Penal Code. The court ruled that without a specific argument addressing the gravity of the crime and the statutory requirements for leniency, the appeal cannot proceed.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a conviction for particular leniency must specifically address the statutory requirements for acquittal; generic complaints regarding habitual behavior or physical conditions without specific argumentation on the gravity of the crime render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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particular leniency habitual behavior inadmissible appeal telescopic manganelli Article 131 bis procedural admissibility Cassation Court censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Art. 4 legge n. 110 del 1975
Inoltre, la decisione della Corte territoriale di non riconoscere la lieve entità del fatto ex art. 4 legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018
Sez. 1 n. 13630 del 12/02/2019
Sez. 1 n. 27246 del 21/05/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COREA MORENO nato a MILANO il 21/03/1969 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che Moreno Corea, con unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per particolare tenuità del fatto in quanto la Corte di appello di Milano avrebbe erroneamente ritenuto abituale il comportamento dell'imputato ed avrebbe omesso di considerare adeguatamente le condizioni psicofisiche del Corea.

Ritenuto che tale motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché aspecifico: nulla ha infatti argomentato il ricorrente in merito alla gravità del fatto ritenuta dalla corte milanese in relazione alle complessive modalità della condotta (disponibilità di ben tre manganelli telescopici di non modeste dimensioni che erano custoditi all'interno del borsello e quindi di immediata e pronta reperibilità): va ricordato che, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131 bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Cass.

Sez. 3 sentenza n. 34151 del 18/06/2018). Inoltre, la decisione della Corte territoriale di non riconoscere la lieve entità del fatto ex art. 4 legge n. 110 del 1975 non ha costituito oggetto di specifica censura da parte del ricorrente sicché, essendosi formatosi il giudicato sul punto, va rammentato come il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità impedisca la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02;

Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 20