Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3253/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded and generic grounds regarding sentencing and liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3253/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Antonio Iervolino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's partial reform of his conviction for three specific crimes, arguing for generic mitigating circumstances and questioning the evidence. The court rejected these claims as manifestly unfounded, generic, and non-compliant with procedural rules, noting that the lower courts had already provided sufficient and logical reasoning on the facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals based on manifestly unfounded, generic, or non-compliant grounds must be declared inadmissible without substantive examination.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds generic legal censure generic mitigating circumstances court costs and fine procedural compliance non-compliant appeal aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. z
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERVOLINO ANTONIO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 21/01/1995 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronuncia con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato Antonio Iervolino colpevole dei reati di cui agli artt. 75 comma 2 d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 (capi 1 e 2) e 4 legge 110 del 1975 (capo 3) rideterminando la pena inflitta in mesi 10 di reclusione.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo 3; errata valutazione delle prove e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine a tutti i reati; violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche. Con memoria telematicamente depositata il difensore ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

3. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche, aspecifiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge; le doglianze ripercorrono pedissequamente i motivi di appello, risolti dalla Corte territoriale con motivazione congrua, logica e precisa, in relazione alla quale il ricorrente omette di confrontarsi: in particolare la Corte (pag.

3) ha adeguatamente motivato in ordine al rinvenimento dello sfollagente nello zaino del prevenuto ritenendo, con giudizio insindacabile in questa sede, non provate e comunque non idonee a elidere la responsabilità le giustificazioni addotte dall'Olivieri; del pari, quanto al capo 1 dell'imputazione, i Giudici di merito hanno rilevato la pacifica violazione della prescrizione di non allontanarsi dal comune di Poggiomarino, essendo ininfluente la motivazione sottesa. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. z

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il