Cassation appeal dismissed for inadmissibility as arguments merely reproduced lower court findings without new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Carlo Arrighini inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued for a different assessment of his role as a de facto administrator, but the court found his arguments were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal of Brescia. Consequently, the court ruled that the appeal lacked new substantive legal grounds and was therefore inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the arguments presented are merely reproductions of those already examined and rejected by the lower court, lacking any new legal grounds or specific factual re-evaluation.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARRIGHINI CARLO nato a RUDIANO il 11/02/1954 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Carlo Arrighini ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce inosservanza/erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione quale amministratore di fatto in capo al ricorrente, sono meramente riproduttivi di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che, a fondamento del giudizio sulla qualifica di amministratore di fatto dell'Arrighini, ha evidenziato i contatti avuti con il consulente Lorenzi, da lui incontrato sia al momento dell'assunzione dell'incarico che allorquando nel 2013 vi recedette.
Osservato che, a fronte di dette argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente si limita a ripercorrere aspecificamente le medesime argomentazioni dei motivi di appello e nel contempo ad invitare ad una non consentita rivalutazione degli elementi fattuali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.