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Ordinanza — n. 3251/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding sentencing and general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3251/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Achref Khalfaoui inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal, challenging the sentencing calculation and the denial of general mitigating circumstances, was deemed manifestly unfounded and repetitive of arguments already properly addressed by the lower court. The court ruled that the lower judge's decision to reject general mitigation was not arbitrary and did not require consideration of every favorable element, only those deemed decisive.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and repetitive of previously examined arguments, and a lower court's refusal of general mitigating circumstances is unassailable in legitimacy if motivated without manifest illogic, even if not all favorable elements are explicitly weighed.

Parole chiave

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inadmissible appeal general mitigating circumstances sentencing calculation manifestly unfounded Cassazione Roma procedural costs legitimacy review attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
Rilevato in particolare che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALFAOUI ACHREF ( CUI 049M000) nato il 23/03/1991 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Achref Khalfaoui ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale Achref deduce violazione di legge e vizio argomentativo della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze il 10/03/2023 in punto di misurazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché manifestamente infondato e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Rilevato in particolare che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 20